STATUTO DELLASSOCIAZIONE
«Amici della Musica
di Isernia»
Art.1
SCOPI
LAssociazione "Amici
della Musica" di Isernia nasce per volontà di alcuni musicisti ed appassionati di
musica che, avendo maturato esperienze nell'ambito della didattica musicale e della
direzione artistica di eventi e di progetti, decidono di dar vita ad un'esperienza più
specifica e organizzata per meglio agire sul tessuto culturale della regione.
Essa ha come finalità la diffusione della musica, mediante lorganizzazione di
iniziative di ogni genere: attività di studio, ricerca, confronto e dibattito;
organizzazione di lezioni concerto, concerti, stagioni concertistiche, festival di musica,
convegni, esposizioni, spettacoli ed altre iniziative; realizzazione, pubblicazione,
diffusione di riviste, libri, registrazioni, video, filmati ed ogni altro materiale da
distribuire con ogni mezzo, incluso Internet, anche con modalità periodiche; attività
produttive e di pubblicazione (editoriale e non) discografica e di edizione musicale;
promozione e organizzazione di corsi volti alla formazione professionale.
Si prefigge, inoltre, la valorizzazione delle risorse musicali presenti in tutto il
territorio regionale, il coordinamento dell'attività di informazione, di conoscenza ed
educazione musicale, con l'intento di cooperare per una effettiva crescita culturale
particolarmente rivolta ai giovani nonché all'intera collettività, rendendo disponibili
le proprie eventuali strutture tecnico logistiche.
L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, promuoverà
contatti, scambi e collaborazioni con soggetti, enti, società ed istituzioni sia
pubbliche che private
L'Associazione pur non avendo fini di lucro potrà compiere tutte quelle operazioni, anche
finanziarie e commerciali compreso il merchandising, che risultino utili al raggiungimento
degli scopi sopra indicati purché ad essi direttamente connessi. Pertanto l'Associazione
non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.2 - SOCI
Fanno parte
dell'Associazione i soci fondatori, i soci ordinari, i soci onorari ed i soci sostenitori.
Sono soci fondatori coloro che hanno costituito lassociazione sottoscrivendone
latto costitutivo. Ad essi sono equiparati coloro che espressamente avvisati,
aderiscono allAssociazione entro 3 mesi dalla sua costituzione.
Sono soci ordinari dell'Associazione coloro che avendone fatto domanda al Presidente
dell'Associazione, previo versamento anticipato della prima rata della quota associativa,
vengono ammessi in virtù di una delibera favorevole emessa dal Consiglio Direttivo a
maggioranza dei due terzi dei presenti.
In caso di non approvazione della domanda, la somma versata quale rata della quota
associativa, verrà considerata come contributo spontaneo. I soci fondatori ed ordinari
che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 Ottobre di ogni
anno saranno considerati soci anche per lanno successivo e , quindi, obbligati al
versamento della quota annuale stabilita dallAssociazione.
Sono soci onorari dell'Associazione coloro che, su proposta del Presidente o di un membro
del Consiglio Direttivo, vengono ammessi come tali in virtù di una delibera favorevole
emessa dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei presenti; è opportuno che
la figura del socio onorario sia ricoperta da soggetti che rivestano un ruolo di rilievo
nei settori della cultura, della politica, dell'economia e delle professioni. Il socio
onorario viene invitato a partecipare all'Assemblea almeno una volta l'anno ma non ha
diritto di voto né la sua presenza viene computata ai fini della quantificazione dei
quorum.
Sono soci sostenitori coloro che, aderendo alle finalità dell'Associazione, richiedono di
farne parte in tale qualità sottoscrivendo la tessera sociale. La qualità di socio
sostenitore è immediatamente acquisita con il ricevimento da parte dell'associato della
tessera, corredata dei dati richiesti dall'Associazione stessa e necessariamente
accompagnata dalla quota di adesione stabilita. I soci sostenitori possono fruire di ogni
servizio ed iniziativa dell'Associazione alle condizioni per essi stabilite ma non
partecipano alle assemblee non avendo diritto di voto. I soci sostenitori sono
eventualmente eleggibili alle cariche sociali.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un
periodo temporaneo.
I soci sono tenuti al versamento di quote annuali di associazione nella misura stabilita
dal Consiglio Direttivo; per gli enti soci dotati di personalità giuridica gli importi
relativi saranno deliberati dai loro rispettivi organi istituzionali competenti sempre
sulla base degli elementi puramente indicativi dal Consiglio Direttivo medesimo.
La qualifica di socio fondatore e ordinario si perde per dimissione motivata e presentata
almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno finanziario; ovvero su deliberazione
dell'assemblea:
a) per mancato versamento delle relative quote associative;
b) per gravi motivi e inadempienze rispetto alle norme dello statuto o dei regolamenti;
c) per altri motivi che l'assemblea avrà la facoltà di individuare.
Al socio decaduto non compete alcun diritto relativo alla sua passata partecipazione
all'associazione. I soci sostenitori che non versino all'Associazione la somma stabilita
dal Consiglio Direttivo perdono di diritto la loro qualifica di socio senza ulteriori atti
da parte degli organi dell'Associazione medesima.
Ogni socio può recedere dalla sua qualità dandone comunicazione scritta all'Associazione
entro il 30 Ottobre di ogni anno. Il recesso sarà efficace trascorsi due mesi dalla
ricezione della comunicazione scritta.
Art.3 -
PATRIMONIO
Il patrimonio
dell'Associazione è costituito dalle quote associative dei soci, dal ricavato di
biglietti e abbonamenti alle stagioni concertistiche, da eventuali contributi, donazioni,
lasciti, eredità e da quant'altro pervenga all'Associazione per atto di liberalità di
terzi al fine di incrementare l'attività.
Il patrimonio dell'Associazione costituisce il "fondo comune" ed è indivisibile
tra i soci.
Il patrimonio è impiegato per le finalità sociali e a copertura delle relative spese.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali saranno impiegati per potenziare le attività
dell'Associazione o saranno investiti per acquistare beni strumentali per l'incremento
della ricerca e delle attività dell'Associazione.
L'esercizio ha durata annuale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.
Art.4 - ORGANI
Sono organi
dell'Associazione:
a) l'assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Sindaci Revisori.
Art.5 -
ASSEMBLEA
L'assemblea dei soci, alla
quale partecipano almeno una volta l'anno come invitati i soci onorari, è composta dai
soci fondatori e ordinari.
Compete all'assemblea dei soci:
a) nominare il Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui all'Art.7 determinandone
l'eventuale compenso;
b) revocare previa motivazione uno o più membri del Consiglio anche prima della scadenza
naturale di quattro anni;
c) determinare gli indirizzi generali e approvare le direttive relative ai programmi di
attività;
d) approvare annualmente, e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il
bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
e) nominare eventualmente il Collegio dei Sindaci Revisori secondo le modalità di cui
all'Art.10) determinandone l'eventuale compenso;
f) approvare le modifiche del presente statuto con la presenza di almeno i due terzi (2/3)
degli aventi diritto al voto e la maggioranza favorevole dei presenti;
g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare il liquidatore con la presenza
e il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli aventi diritto al voto.
L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno mediante l'invio di
lettera raccomandata ai soci componenti almeno quindici giorni prima della data fissata.
Può essere convocata anche su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci, con le
stesse modalità.
Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano presenti la metà degli aventi
diritto al voto in prima convocazione e con qualsiasi numero di presenti in seconda
convocazione; fatto salvo quanto disposto dalle lettere f) e g).
I soci possono farsi rappresentare da altro associato purché munito di delega scritta.
Art.6 -
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio Direttivo
dura in carica quattro anni ed è composto da un minimo di tre soggetti eletti
dall'assemblea dei soci anche al di fuori dei suoi membri.
L'assemblea ha facoltà di convocare il nuovo Consiglio Direttivo appena nominato
attraverso espressa menzione nello stesso verbale di nomina.
Al Consiglio Direttivo compete:
a) eleggere il Presidente;
b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
c) approvare i regolamenti interni e la eventuale pianta organica del personale nonché
ogni altro provvedimento concernente il personale;
d) deliberare le spese dell'Associazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
e) stabilire le quote sociali con i limiti previsti al punto 3 del presente statuto;
f) individuare e nominare, se del caso, un direttore amministrativo, stabilendone
l'eventuale compenso.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte
l'anno.
E', inoltre, convocato su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.
Le delibere sono assunte a maggioranza; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consigliere assente ingiustificato per tre sedute consecutive è considerato
dimissionario e può essere sostituito con le modalità su indicate al primo comma.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un Segretario anche fra persone estranee al
Consiglio Direttivo.
Per il primo periodo quadriennale è composto dai soci fondatori.
Art.7 -
PRESIDENTE
Il Presidente è
nominato dall'atto costitutivo ed in seguito dal Consiglio Direttivo e dura in carica
quattro anni. Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di cui promuove i
programmi e le attività.
Convoca e presiede le sedute dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina ed attua
le decisioni del Consiglio stesso e provvede agli atti relativi agli affari e agli
interessi dell'Associazione.
Esercita e svolge le altre funzioni a lui attribuite dalla legge e dal presente statuto,
compresa la funzione di direttore artistico di eventi promossi dallAssociazione.
Art.9 -
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Il Direttore
amministrativo è un organo eventuale nominato dal Consiglio Direttivo. I suoi compiti,
che di volta in volta il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di individuare fra quelli
statutariamente ad esso conferiti, sono in via esemplificativa: intrattenere rapporti
bancari e commerciali nell'ambito delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo; gestire,
sulla base delle indicazioni del Presidente, la tesoreria ed il personale; partecipare,
senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo; coadiuvare per la parte
economica il lavoro del Presidente.
Art.10 -
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Il Collegio dei Sindaci
Revisori è un organo eventuale composto da tre membri nominati dall'Assemblea.
Al Collegio dei Sindaci Revisori compete:
1) il riscontro della gestione finanziaria e l'accertamento della regolare tenuta delle
scritture contabili;
2) di esprimere il proprio parere con relazione sottoscritta sul conto consuntivo di ogni
esercizio finanziario dell'Associazione.
Il Collegio dei Sindaci nomina nel suo seno il Presidente che convoca e presiede le sedute
e dura in carica quattro anni.
Art.11 -
SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento
dell'Associazione l'Assemblea provvederà a nominare un liquidatore.
Il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o con fini di
pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23
dicembre 1996 n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge anche regionale.
Art.12 - NORME
DI RINVIO
Per tutto quanto non
previsto nel presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di
persone giuridiche private.